Il D.L. 9.8.2024 n. 113 (Decreto cd “Omnibus”) convertito dalla L. 7.10.2024 n. 143 ha introdotto una nuova disposizione che consente ai soggetti ISA di combinare il CPB (Concordato Preventivo Biennale) 2024-2025 con un nuovo regime di ravvedimento al fine di sanare le violazioni commesse nelle annualità dal 2018 al 2022, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.
A chi si rivolge la Sanatoria 2018-2022
La Sanatoria 2018-2022
- è applicabile ai soggetti che hanno aderito alla proposta di CPB 2024-2025;
- non spetta ai contribuenti forfettari, ma solamente ai soggetti ISA;
- può essere effettuata anche solo per alcune annualità a scelta del contribuente (non deve obbligatoriamente riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
- non richiede il versamento di interessi o sanzioni;
- viene meno in caso di decadenza dal CPB;
- è applicabile solamente nel caso in cui il modello ISA per le annualità oggetto di sanatoria sia stato compilato e trasmesso unitamente al Modello Redditi.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il “ravvedimento speciale” si applica al periodo in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
In cosa consiste la Sanatoria 2018-2022
I soggetti che aderiscono alla sanatoria devono versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali. Per le annualità 2018, 2019 e 2022 l’imposta sostitutiva è così individuata:
- 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
- 12% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6.
Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.
L’imposta è calcolata su una percentuale del reddito d’impresa/lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità, individuata come di seguito:
- 5% se il punteggio ISA è pari a 10;
- 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% se il punteggio ISA è pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6 e inferiore a 4;
- 50% se il punteggio ISA è inferiore a 3.
La sanatoria richiede anche il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRAP, pari al 3,9%, applicata al maggior valore della produzione netta con le medesime modalità sopra riportate, anch’essa diminuita del 30% per le annualità 2020 e 2021.
Come funziona la Sanatoria 2018-2022
I prospetti riepilogativi delle imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, distinti tra imposte dirette e relative addizionali ed Irap, sono stati pubblicati da parte dell’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale di ciascun contribuente a partire dallo scorso 14.10.2024.
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore ad euro 1.000. L’imposta sostitutiva deve essere versata:
- o in un’unica soluzione entro il 31.03.2025;
- oppure con pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 31.03.2025.
Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata si verifichi successivamente alla notifica di processi verbali di accertamento, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.
Per i soggetti che decidono di aderire alla sanatoria l’Amministrazione finanziaria non si potrà effettuare gli accertamenti di cui agli artt. 39 del D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R.n. 633/72, ossia accertamenti con metodo induttivo basati su presunzioni semplici. Permane la possibilità da parte dell’amministrazione finanziaria di utilizzare tutte le altre forme di accertamento previste dalla normativa.
Il ravvedimento cessa di avere efficacia nel caso in cui:
- il contribuente decada dal CPB;
- il versamento dell’imposta sostituiva non si perfezioni;
- il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio per aver commesso nei periodi d’imposta 2018-2022 i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Ciò determina la possibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di avvalersi, in sede di controllo, anche degli accertamenti di cui agli artt. 39 del D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72.
Per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB e che utilizzeranno, per una o più annualità dal 2018 al 2021, la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l’accertamento ex artt. 43 D.P.R. n. 600/73 e 57D.P.R. n. 633/72 saranno prorogati al 31.12.2027.
Studio Longhi è a tua disposizione: contattaci per ulteriori informazioni.