In particolare, è previsto che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con applicazione delle modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015 (lavoro intermittente).

Con la nota n. 29/2022, l’INL ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo, riservandosi di fornirne di ulteriori in seguito.

Ambito di applicazione

 L’obbligo di comunicazione in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori in relazione ai lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’articolo 2222, cod. civ. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir (redditi diversi – redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Restano, viceversa, esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  1.  le collaborazioni coordinate e continuative, incluse quelle etero-organizzate, ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
  2. i rapporti instaurati ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (voucher/Libretto famiglia), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  3.  le professioni intellettuali, in quanto oggetto di apposita disciplina, e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se, tuttavia, l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  4. i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (riders), comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir, rispetto ai quali vale una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, da effettuarsi entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Quanto alle tempistiche, l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati:

  • dal 21 dicembre 2021;
  • prima del 21 dicembre 2021, ma ancora in corso all’11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere l’11 gennaio 2022, nonché per quelli iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022 la comunicazione, in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali,  andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

Modalità di comunicazione

L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’ITL competente per territorio in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante sms o posta elettronica e, comunque, con le modalità operative di cui all’articolo 15, D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro aggiornerà/integrerà gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nel frattempo, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di un’e-mail a uno specifico indirizzo messo a disposizione di ciascun ITL (la nota INL n. 29/2022 contiene l’elenco degli indirizzi e-mail di ciascun Ispettorato territoriale).

Essendo un indirizzo di posta ordinaria, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Chi avesse già inoltrato comunicazioni in altra forma è opportuno che provveda nuovamente secondo le istruzioni impartite.

Sanzioni

 In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.

Le sanzioni potranno essere, dunque, più di una, laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto a effettuarne una nuova.