Il concordato preventivo biennale

Con un decreto pubblicato il 14 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la metodologia relativa al concordato preventivo biennale(CPB). Si tratta di un procedimento accertativo fondato su un patto traprofessionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi e il valore netto della produzione da assoggettare a tassazione. L’adesione al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativa

  • Il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito;
  • qualora abbia deciso di richiedere una proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

 

Come funziona il concordato preventivo biennale

La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della reddittività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA ei contribuenti in regime forfettario, che vedranno, però, il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • Pur essendovi obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta2021,2022 e 2023;
  • Sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021,2022 e2023;
  • Con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, in caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte riguarderà soltanto la seconda rata in scadenza, mentre rimarrà inalterato l’importo del primo acconto.

Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre. A partire dal 2025 il termine per l’eventuale adesione sarà il 31luglio.

 

Effetti del concordato preventivo su IVA e INPS

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche sulla sfera previdenziale INPS. Il reddito concordato avrà piena rilevanza anche per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno, inoltre, sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta.

 

Quando non vale il concordato preventivo biennale

Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti a IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali”, ovvero:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1,art.24 del D.Lgs. n.1/2018);
  • altri eventi di natura straordinaria(a titolo esemplificativo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei suddetti eventi, abbia interrotto l’attività).

Non costituiscono, invece, circostanze eccezionali che possano far decadere il concordato nel corso del biennio gravi malattie o infortuni a danno del titolare dell’impresa o del libero professionista.

 

Benefici del concordato preventivo biennale

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10, ovvero:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30della legge23dicembre1994,n.724;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n.600 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972,n.633;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dell’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n.633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi del reddito dichiarato.

 

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art 39 del D.P.R. n.600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

 

Il contributo preventivo per i forfettari

Per i contribuenti in regime forfettario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo di imposta 2024. I contribuenti forfettari avranno, quindi, l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 31 ottobre2024)limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

 

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